Giuseppe Marsaglia resta saldamente al suo posto come sindaco di Caselle.

Il Tar, con sentenza 765/2022, ha dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato dai consiglieri di opposizione Paolo Gremo, Andrea Fontana e Endrio Milano per la presunta irregolarità delle operazioni elettorali.

Di seguito le parti salienti della sentenza: 

"Il ricorso, nel riferire la globalità dei fatti occorsi nel periodo che intercorre tra la proclamazione degli eletti e la convalida effettuata con la citata delibera comunale, lamenta alcune irregolarità procedurali sia del procedimento elettorale (con riferimento alla mancanza di sigilli in alcune sezioni, cfr. doc. n. 13-16 e presenza di rappresentanti di lista non noti al seggio durante le operazioni di voto) che del procedimento di convalida (irregolarità nella protocollazione dei documenti in uscita ed entrata dall’amministrazione per la acquisizione della disponibilità dei candidati al subentro di quelli dimissionari nonché nella convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale).

Orbene, tutte queste doglianze non risultano articolate in compiuti motivi di ricorso.

Costituisce principio generale del processo amministrativo quello per cui il ricorrente, ai fini della ammissibilità del ricorso, deve addurre, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice amministrativo (cfr ex multis Cons. Stato Sez. IV, 28/06/2022, n. 5368).

Ciò vale anche nel processo elettorale, sebbene con un certo livello di attenuazione, in ragione della natura del rito e delle caratteristiche delle parti del giudizio. Ma ciò non significa che i motivi di ricorso non debbano possedere un minimo di articolazione ed argomentazione giuridica (inclusa l’indicazione delle disposizioni che si assumono violate) a sostegno delle proprie doglianze.

Nel caso di specie le citate censure risultano strutturate in modo generico contravvenendo ai principi anzidetti e pertanto si presentano inammissibili. Diversamente optando, invece, ne risulterebbe leso oltremodo il diritto alla difesa dell’amministrazione resistente.

In tale contesto, le censure inerenti l’ordine di protocollazione degli atti in uscita afferiscono a profili di irregolarità dell’azione amministrativa presentando chiari profili di illegittimità non viziante.

Per quanto riguarda la censura incentrata sui sigilli mancanti nei seggi n. 1, 3, 4 e 5, la stessa non è suffragata da alcun principio di prova e risulta comunque generica.

Le censure sopra indicate, pertanto, risultano inammissibili.

Il Collegio evidenzia, comunque, che le questioni evidenziate ed argomentate nel ricorso, al di là degli aspetti appena citati, si incentrano sostanzialmente sulla dedotta incandidabilità di un candidato della lista di maggioranza, -OMISSIS-, il quale, proclamato eletto con il più alto numero di voti dell’intera competizione, ancor prima della seduta di convalida si è dimesso dall’incarico (in data 23.06.2022) ed è stato surrogato con il candidato collocatosi alla posizione successiva tra i proclamati eletti (cfr. DCG n. 21 del 30.06.2022, doc. n. 16 di parte resistente).

Il petitum sostanziale del ricorso è testualmente formulato come richiesta di declaratoria della nullità della intera consultazione elettorale o, in subordine, delle sole schede che accordano preferenza al citato candidato con relativo riconteggio delle rimanenti schede.

Quasi tutte le censure avverso le irregolarità delle operazioni di convalida e di quelle prodromiche sono chiaramente connesse e dipendenti dall’accertamento della situazione soggettiva del citato candidato. Anche le istanze istruttorie, formulate in ultimo anche nella memoria del 26.07.2022, sono volte all’accertamento della dedotta incandidabilità dello stesso ed all’accertamento degli avvenuti controlli da parte dell’amministrazione competente.

Orbene, costituisce principio assodato in materia di competizioni elettorali amministrative che la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio del doppio binario, in rapporto alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela. Sono devolute al giudice ordinario le controversie afferenti questioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei candidati (concernenti diritti soggettivi di elettorato), mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni afferenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo.

In altri termini, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a tutti gli atti del procedimento elettorale, dall'emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, restando attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo o che concernono ineleggibilità, decadenze e incompatibilità.

La giurisprudenza non ha mancato di evidenziare che “sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo” … “senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo” (Cass. Civ., Sez. Un., 26/05/2017, n. 13403, conforme Cons. Stato Sez. V, 11/02/2019, n. 990).

Anche recentemente è stato affermato che “nelle controversie in materia di elezioni amministrative la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva. Per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo, giusto l' art. 126 c.p.a” (T.A.R. , Catanzaro , sez. II , 21/05/2022 , n. 874).

Nel caso di specie, la richiesta di accertamento della nullità delle operazioni e delle schede elettorali relative al citato candidato eletto -OMISSIS- risulta da un lato strumentale alla richiesta principale che concerne il diritto di elettorato passivo del candidato stesso che, per conseguenza, radica la giurisdizione del giudice ordinario, dall’altro dipendente da censure generiche e inammissibili, alla stregua delle considerazioni sopra espresse al punto 3.1 della sentenza.

Per quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo TAR, con rinvio della causa al giudice ordinario, ai sensi e con gli effetti dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, in relazione sia alle censure secondo cui -OMISSIS-, già teste nel processo -OMISSIS-, ha patteggiato la condanna concernente l’appalto per lo sgombero della neve allo -OMISSIS- e sarebbe quindi ineleggibile, sia alle censure secondo cui il Consiglio Comunale non avrebbe accertato le cause della sua non candidabilità".

Rimane aperta la questione relativa alla presunta incandidabilità di Franco Zaccone, che potrà esser sottoposta al vaglio del tribunale di Torino.