Dal primo gennaio 2019 la fatturazione elettronica è entrata a far parte delle realtà dei liberi professionisti e delle imprese italiane. Secondo l’art.1, comma 920, L.205/2917 della legge di bilancio del 2018, per tutti i titolari di partita Iva che vogliano usufruire della deducibilità Iva e delle detrazioni relative al costo del carburante è richiesta la presentazione di una e-fattura. Rientrano nel contesto carburante la benzina, il gasolio, il GPL e il metano ma sono esclusi dal decreto la cessione degli stessi se relativi all’uso per motori di gruppi elettrogeni, per impianti di riscaldamento e per attrezzature varie.
Per il resto, non vi è scampo: a meno che non si rientri nel regime dei minimi o nel forfettario, tutti i possessori di partita Iva che vogliano dedurre i costi del carburante relativo alla propria attività devono far fronte a questo radicale cambiamento.

Come funziona la e-fattura per carburanti

Ma che cosa realmente comporta questo cambiamento sul piano pratico? Prima di tutto, cambiano i mezzi di pagamento con cui si può effettuare il rifornimento. Addio ai contanti e alla vecchia scheda carburante, oggi sono ammissibili solamente mezzi tracciabili. Ovvero carte di debito o credito, assegni, addebito diretto su conto corrente e bancomat. Si possono però anche usare carte prepagate, nate appositamente come nuova sostituzione della scheda carburante ma con qualche marcia in più. Infatti queste carte prepagate per il carburante permettono di gestire i costi in modo efficace, mantenendo un quadro generale in tempo reale dei flussi di denaro connessi al pagamento della benzina e separando quei costi rispetto ad altre spese aziendali. Questo consente non solo di velocizzare il rifornimento stesso ma anche la raccolta dei dati per la finalizzazione fiscale della propria attività. Inoltre tramite l’utilizzo di app gratuite, le carte possono essere ricaricate ovunque e in ogni momento, senza lasciare il conto scoperto.

Bisogna però rendere chiaro al distributore che il pagamento avviene per fini lavorativi, ovvero richiedere esplicitamente, nel caso di rifornimento legato alla propria attività, la e-fattura. Secondo la legge di bilancio infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica per carburanti è riferito solamente ai B2B e non si applica verso i cittadini privati che potranno ancora pagare in contanti. Il gestore quindi non è tenuto ad emettere e-fattura, a meno che essa venga esplicitamente richiesta.

Una volta esplicitata la domanda di fatturazione elettronica, bisogna comunicare alcuni dati che il benzinaio provvede ad annotare. Essi consistono in parte dei dati già utilizzati durante le vecchie fatturazioni con una piccola variazione. Ovvero si tratta di riferire i dati anagrafici, la ragione sociale, l’indirizzo, la targa del veicolo e la partita Iva, come avveniva precedentemente, ma anche il nuovo codice destinatario o, in alternativa, l’indirizzo PEC collegato alla partita Iva dove poter inviare elettronicamente la fattura elettronica. Il codice destinatario è in pratica un codice a 7 cifre identificativo che viene assegnato nel momento di registrazione della propria attività nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Esso è necessario al sistema di Interscambio (SdI) per identificare e successivamente inviare la fattura al destinatario corretto.
Da sottolineare che se il rifornimento viene eseguito tramite self-service, bisogna assolutamente conservare la ricevuta di pagamento e consegnarla successivamente al gestore per richiedere l’apposita e-fattura.

Una volta comunicati i dati, non è più necessario eseguire alcuna ulteriore azione. Sarà il gestore della stazione di servizio a compilare la fattura elettronica e inviarla tramite il SdI che funge da punto di snodo per tutte le e-fatture e cha ha la principale funzione di verificare che i dati immessi siano corretti e successivamente di inviarli sia all’Agenzia delle Entrate che al destinatario, individuato tramite il codice identificativo.